Aggiornato ai D.L. n. 69/2013 del 21.6.2013 e n. 76/2013 del 28.6.2013
VANTAGGI PER IL LAVORATORE
Prestazioni INPS
Gli apprendisti hanno diritto alle prestazioni a sostegno del reddito erogate dall’INPS sulla base dell’aliquota contributiva del 10% a carico del datore di lavoro. Con il versamento della stessa vengono finanziate, oltre alla copertura pensionistica, le prestazioni di maternità, malattia, ANF e la copertura assicurativa INAIL.
La percentuale del 5,84% a carico dell’apprendista è invece utile ai soli fini pensionistici.
Indennità per disoccupazione L’Assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) che ha sostituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l’indennità di disoccupazione, è stata estesa anche ai lavoratori con qualifica di apprendisti. Pertanto, a partire dalla suddetta data, anche gli apprendisti godono di tale indennità erogata dall’Inps, in tutti i casi di perdita involontaria del posto di lavoro.
Assicurazione Inail Gli apprendisti vanno obbligatoriamente assicurati e godono delle prestazioni assistenziali erogate dall’Istituto per gli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale. La copertura assicurativa Inail viene finanziata attraverso una percentuale dello 0,30%, già ricompresa nell’aliquota contributiva del 10% a carico azienda. La copertura assicurativa si estende anche alle attività di insegnamento, in azienda o all’esterno, in quanto le ore di insegnamento sono considerate lavorative e computate nell’orario di lavoro.
Apprendistato e sicurezza sul lavoro Il Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d. lgs. n. 81/2008) equipara, all’articolo 2, l’apprendista al lavoratore, sotto tutti gli aspetti di prevenzione. Il datore di lavoro, pertanto, deve sorvegliare che l’apprendista rispetti le misure di tutela della sua salute e sicurezza, nell’ambito delle attività svolte all’interno dell’organizzazione aziendale, ed inoltre è tenuto ad informare l’apprendista dei rischi connessi all’esecuzione della prestazione.
Ammortizzatori sociali I lavoratori assunti con contratto di apprendistato rientrano tra i soggetti aventi diritto a percepire i trattamenti di CIG in deroga alle medesime condizioni e secondo le regole previste dalla legge per i lavoratori subordinati (art. 19 c. 8 e 10-bis D.L. n.185/2008 convertito in L.n.2/2009). E’ previsto inoltre il trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per la durata massima di 90 giornate ( art. 19 c.1 lett c D.L. n.185/2008 convertito in L.n.2/2009 e Circolare Inps n.43/2010).
Apprendisti in regime di solidarietà Possibilità di fruizione del trattamento di integrazione salariale per gli apprendisti in regime di solidarietà ( art. 5 c.5 L.n.236/1993 e Interpello n. 69 del 10 settembre 2009 Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).
Iscrizione liste di mobilità apprendisti I lavoratori apprendisti sono iscrivibili nella lista di mobilità c.d. non indennizzata ex art. 4, D.L. n. 148/1993, conv. da L. n. 236/1993, da ultimo modificato con Legge di Stabilità 2012, spettante ai lavoratori licenziati, per giustificato motivo oggettivo, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti. ( Interpello n. 25 del 1° agosto 2012 Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).
VANTAGGI PER IL DATORE DI LAVORO
La normativa prevede diverse forme di incentivi per il datore di lavoro che utilizza il contratto di apprendistato.
Benefici contributivi L’aliquota contributiva è pari solo al 10%. Tale regime contributivo agevolato è sta, successivo alla fine del periodo di formazione. Dal 1 gennaio 2013 l’introduzione dell’Aspi e la sua estensione anche alla figura dell’apprendista ha prodotto un aumento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dell’1,31%, come previsto dall’ art. 2 c. 2 lett.e-bis del Testo Unico aggiornato alla L.92/2012.
A tale aliquota va a sommarsi il contributo integrativo dello 0,30% ex art. 25 L. n.845/78 destinato, per le aziende che vi aderiscono, alla formazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua (L.388/200), così per un’aliquota complessiva del 1,61%, come indicato nella Circolare Inps n.128/2012.L’aliquota contributiva a carico del lavoratore è pari al 5,84%.
Sgravio contributivo per gli apprendisti assunti dal 1 gennaio 2012al 31 dicembre 2016
n favore dei datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, è previsto lo sgravio totale dei contributi a loro carico per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, resta confermata l’aliquota del 10%, fino alla scadenza del contratto di apprendistato.
A decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2013”, alle aziende per le quali si applica lo sgravio totale dei contributi a proprio carico per i primi tre anni di contratto di apprendistato, il contributo relativo all’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi) resta escluso dalla misura agevolata.Rimane ferma invece l’aliquota a carico dell’apprendista.
Regime contributivo per l’apprendistato con lavoratori in mobilità La contribuzione a carico del datore di lavoro è pari, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione, al 10%; si applica, inoltre, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta all’apprendista, il beneficio del contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.
Benefici economici Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale o in modo graduale all’anzianità di servizio. Le due modalità sono alternative e non possono, ovviamente, concorrere.
Benefici normativi: esclusione degli apprendisti dal computo nell’organico ai fini dell’applicazione di determinati istituti Gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per particolari normative e istituti; fatte salve specifiche previsioni di legge (come in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008) o di contratto collettivo.
Incentivi previsti per la formazione: finanziamento dei percorsi formativi Possibilità di finanziare la formazione degli apprendisti mediante le risorse degli enti bilaterali, ricorrendo ai fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ed all’art. 12 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, con il versamento del contributo integrativo dello 0,30% ex art. 25 L. n.845/78.
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Riferimenti utili
Per informazioni generali: http://www.lavoro.gov.it http://www.nuovoapprendistato.gov.it
Per maggiori dettagli sulle caratteristiche dell’offerta formativa in Campania: http://www.apprendistatoregionecampania.it