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Fondo Nuove Competenze: di cosa si tratta e come funziona


Per consentire la graduale ripresa dell’attività dopo l’emergenza COVID-19 e per elevare il livello del capitale umano nel mercato del lavoro, il Governo con il Decreto Rilancio ha istituito il “Fondo Nuove Competenze” per gli anni 2020 e 2021.

Tale fondo consente alle imprese, di qualunque settore e dimensione, di formare e riqualificare i dipendenti modificando temporaneamente l’orario di lavoro, senza alcuna riduzione dello stipendio, attraverso percorsi formativi e di riqualificazione senza costi per l’azienda.


Come funziona il Fondo Nuove Competenze?

Attraverso la stipula di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale, il Fondo Nuove Competenze permette di rimodulare l’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, ovvero per sostenere ed incoraggiare percorsi di ricollocazione dei lavoratori. In questo modo parte dell’orario di lavoro viene impiegato in percorsi formativi, i cui oneri, comprensivi dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, sono a carico del predetto fondo.

Il fondo è istituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive (ANPAL). Sarà questo ente a gestire il fondo, istituito mediante il decreto Rilancio e rafforzato con il decreto Agosto, che ha portato le risorse complessive per la misura a 730 milioni di euro fino al 31 dicembre 2021.

Il finanziamento riconosciuto dall’ANPAL viene erogato al datore di lavoro dall’INPS attraverso il meccanismo dello sgravio contributivo che copre il costo del personale relativo alle ore di formazione: il contributo sarà erogato con cadenza trimestrale tramite l’INPS nei limiti dell’importo massimo riconosciuto.


Quali sono i destinatari del Fondo Nuove Competenze?

Destinatari degli interventi finanziabili dal Fondo sono tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia finalizzato alla realizzazione di percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore.


Quali sono i requisiti per usufruire del contributo?

Per ottenere i finanziamenti previsti dal Fondo Nuove Competenze è richiesta la sottoscrizione di un accordo collettivo di secondo livello da parte di associazioni di categoria, sia datoriali che dei lavoratori, maggiormente rappresentativi a livello nazionale (per la sottoscrizione di un accordo territoriale), ovvero dalle rappresentanze sindacali operative in azienda (per la sottoscrizione di un accordo aziendale).

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono:

- essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020;

- specificare il numero dei lavoratori coinvolti e il numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (massimo 250 ore per ciascun lavoratore);

- prevedere i progetti formativi in base ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, ovvero in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa.


Come si accede al Fondo Nuove Competenze?

Una volta stipulato l’accordo, i datori inoltrano istanza di contributo all’ANPAL. La valutazione delle domande avverrà secondo il criterio cronologico di presentazione.

All’istanza devono essere allegati l’intesa stipulata per la rimodulazione dell’orario lavorativo dei dipendenti ed il progetto formativo.

Il percorso di formazione può anche protrarsi oltre il 31 dicembre 2020, a condizione che l’inizio avvenga prima di tale data.

Le attività formative dovranno concludersi entro 90 giorni dall’approvazione della domanda da parte di ANPAL (120 giorni se coinvolti i fondi interprofessionali).

I Fondi Paritetici Interprofessionali possono partecipare al Fondo Nuove Competenze, anche a seguito dell’approvazione dell'istanza di contributo presentata dalle imprese da parte di ANPAL, attraverso il finanziamento di azioni di formazione su conto formazione e attraverso la pubblicazione di avvisi per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di attività formative su conto sistema. Il costo del lavoro del personale delle aziende in formazione è remunerato per il 40% dal Fondo Interprofessionale stesso e per il restante 60% dal Fondo Nuove Competenze.


I soggetti erogatori dei percorsi formativi

Sono riconosciuti come soggetti erogatori dei percorsi di formazione tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, o altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, svolgono attività formativa, ivi comprese università (statali e non), scuole superiori, istituti tecnici superiori.

Può svolgere il ruolo di soggetto erogatore della formazione anche la stessa impresa che ha presentato domanda di contributo, dimostrando preventivamente di possedere, direttamente o indirettamente, i requisiti fisici, tecnici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto proposto, i cui risultati devono essere in stretta connessione con gli obiettivi di produzione aziendale.


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