Il committente o il responsabile dei lavori deve verificare il possesso della patente a crediti, non solo per le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi a cui ha affidato lavori in appalto, ma anche per tutti gli eventuali subappaltatori. Questo chiarimento è stato fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in una FAQ pubblicata sul sito istituzionale.
L’articolo 90, comma 9, lettera b-bis, del D.Lgs. 81/2008 prevede che il committente o il responsabile dei lavori verifichi il possesso della patente o del documento equivalente per le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. Per le imprese non tenute al possesso della patente, è necessaria l’attestazione di qualificazione SOA.
Non c'è obbligo a cascata nelle catene di appalti: la responsabilità della verifica rimane sempre del committente, non del sub-committente. Il committente o il responsabile dei lavori è soggetto a una sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro per mancata verifica.
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