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Sgravio contributivo al 100% per le assunzioni di donne disoccupate

Aggiornamento: 25 feb 2021


Un’importante novità della legge di Bilancio 2021 riguarda lo sgravio contributivo al 100% per le assunzioni di “lavoratrici svantaggiate”, in precedenza fissato al 50% dalla legge Fornero.


Con la Circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l'INPS ha dato i primi chiarimenti riguardo all'esonero contributivo per l'assunzione di donne disposto dalla Legge di Bilancio 2021.

In particolare, la legge di Bilancio 2021 stabilisce che hanno diritto all’incentivo le imprese che assumono:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;

  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Inoltre, l’esonero contributivo è previsto per il biennio 2021-2022, in via sperimentale, per le assunzioni di lavoratrici effettuate nell’arco dei due anni, nel limite massimo di importo pari a 6000 euro annui ed è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).



Ambito di applicazione dello sgravio contributivo


L’agevolazione spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine instaurati applicando lo stesso sgravio.


Il beneficio avrebbe durata di:

  • 12 mesi per i contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;

  • 18 mesi per i contratti di lavoro a tempo indeterminato;

  • 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Quindi le tipologie contrattuali escluse sono: il lavoro intermittente, il lavoro domestico e il lavoro accessorio.


L'incentivo, peraltro, è riconosciuto anche in caso di part-time, di rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché in caso di somministrazione.


Infine, lo sgravio contributivo è applicabile anche ai premi INAIL.



I requisiti obbligatori del datore di lavoro


I datori di lavoro che hanno intenzione di beneficiare dello sgravio contributivo devono verificare:

  • che l’assunzione non sia effettuata in ottemperanza ad obblighi di legge o contrattuali;

  • il rispetto dell’eventuale diritto di precedenza alla riassunzione, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, di altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

  • di non avere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;

  • che l’assunzione non riguardi lavoratori licenziati nei 6 mesi precedenti da parte di un datore di lavoro con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o ad esso collegato o controllato;

  • di avere DURC regolare;

  • il rispetto della normativa sul lavoro, gli accordi e contratti collettivi nazionali regionali, territoriali o aziendali eventualmente sottoscritti, e le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.


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